La Commissione Patrocinio a spese dello Stato ha rilevato che talvolta la domanda di ammissione è priva degli allegati richiesti.
A questo proposito si rappresenta che l’allegazione dell’atto introduttivo (o almeno di bozza dello stesso) è solitamente richiesta al fine di valutare l’astratta fondatezza della domanda (ivi compresa la competenza dell’ufficio giudiziario che si intende adire e, di conseguenza, la competenza del COA a decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
In alternativa, qualora si preferisca non allegare l’atto introduttivo, a norma dell’art. 122 DPR 115/2002 nell’istanza dovranno essere inserite “le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione“.
Resta inteso che, laddove gli allegati non consentano le opportune valutazioni, la domanda sarà dichiarata inammissibile e potrà essere riproposta al Giudice ai sensi dell’art. 126 comma 3 DPR 115/2002