Il CNF  ha comunicato le indicazioni che deve contenere l’attestato di frequentazione del corso e del superamento dell’esame finale, per l’inserimento nell’elenco unico dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio Nazionale, infatti, rilevate le significative difformità sul territorio dei corsi organizzati dagli enti indicati nell’art. 1 del Regolamento sulla Difesa di Ufficio , sia in relazione alla durata che alle materie trattate, alla seduta amministrativa del 12 luglio 2019
ha modificato il proprio Regolamento attraverso la previsione di più stringenti requisiti che devono essere rispettati nell’ambito dei corsi di formazione ai fini della correttezza della domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio.
L’attestato rilasciato all’esito della frequentazione del corso di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento CNF dovrà recare necessariamente le seguenti indicazioni:
1) che il corso ha avuto ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.;
2) che il corso è stato organizzato a carattere prevalentemente pratico e nel rispetto dei contenuti del modello minimo uniforme di cui all’allegato A) del Regolamento citato;
3) che durante il corso si sono svolte simulazioni processuali.
È altresì necessario che l’attestato rechi la data in cui è stato rilasciato, che deve corrispondere alla data in cui è stato sostenuto l’esame.
In difetto del rispetto dei requisiti sopra riportati non sarà possibile procedere all’inserimento nell’Elenco Unico nazionale dei difensori di ufficio.